
licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it ; versione online[1] su www.compliance.normativa.it ; data di pubblicazione: 3 novembre 2010
L’articolo riepiloga le principali novità che, nel corso del 2010, hanno interessato la normativa sulla privacy: marketing, videosorveglianza, social network. Sono ipotizzano i temi che saranno al centro della discussione nel 2011: privacy by design, accountability.
Parole chiave: privacy, marketing, videosorveglianza, privacy by design, accountability
Nel corso del 2010 ci sono stati numerosi cambiamenti nella disciplina in materia di protezione dei dati personali, comprese alcune modifiche al testo del decreto legislativo 30 giugno 2003[2] n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Di seguito alcune delle novità più rilevanti.
A fine 2009, inoltre, c’erano state altre novità significative:
Negli scorsi mesi, infine, il Garante ha svolto un’intensa azione di “sensibilizzazione” su temi quali:
Il 25 novembre 2009 è entrata in vigore la “Legge 20 novembre 2009, n. 166” che prevede l’articolo 20-bis “Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE” con il quale si passa, per quanto riguarda le comunicazioni commerciali telefoniche, da un approccio “opt-in” (obbligo per le aziende di avere il consenso da parte dei clienti prima di inviare le comunicazioni commerciali) all’approccio opposto, denominato “opt-out” con il quale si intende la possibilità a posteriori, per i clienti, di esercitare il diritto di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali indesiderate[11]; contestualmente è stato modificato anche il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il 9 luglio 2010 il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico ha varato[12] le nuove regole per il telemarketing approvando il regolamento per l’istituzione di un registro pubblico per gli abbonati che non desiderano essere contatti telefonicamente a fini commerciali o promozionali.
Il 17 novembre 2010 tale regolamento è entrato in vigore[13] ed il “Registro” affidato alla gestione della Fondazione Ugo Bordoni[14].
In questo momento (questo articolo è stato scritto a fine novembre 2011) “siamo in regime transitorio”[15]; in quanto sarà possibile “iscriversi” al registro delle opposizioni non prima di novanta giorni dopo il 17 novembre 2010 (quindi a partire circa da metà febbraio 2011) .
Il 27 aprile 2010 con un nuovo “Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010”[16] l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati devono conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.
Il provvedimento sulla videosorveglianza, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni[17] specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.
Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.
Principi generali
In particolare il Garante ha indicato i seguenti settori di particolare interesse.
Settori specifici
Soggetti privati.
Il 4 novembre 2010 il vicepresidente della Commissione europea Viviane Reding http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1462&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en ha proposto una strategia per rafforzare le norme sulla protezione dei dati dell'UE ed annunciato che, sulla base dei risultati di una consultazione pubblica, la Commissione modificherà la direttiva sulla protezione dei datidel 1995 e presenterà una proposta legislativa nel 2011.
A fine novembre 2010, Giovanni Buttarelli[19], Garante europeo aggiunto alla protezione dei dati personali, http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=it ha annunciato di avere “redatto la nuova bozza di raccomandazione che dovrebbe sostituire la Raccomandazione (89) 2 sul trattamento dei dati nel rapporto di lavoro”. La nuova raccomandazione tiene conto anche delle informazioni che il datore di lavoro può ottenere grazie ai social network: “Il social network si usa per socializzare con una serie limitata di soggetti e per ragioni personali. Quindi, occorrerà fare una valutazione di questo tipo, magari distinguendo i social network usati per ragioni puramente di diletto da quelli riservati alle relazioni professionali, tipo Linked-In”.
Alla 32ma Conferenza mondiale dei Garanti Privacy che si è tenuta a Gerusalemme dal 27 al 29 ottobre scorso 2010 è stata approvata una risoluzione proposta dalla Commissioner dell'Ontario (Canada), Ann Cavoukian, in materia di Privacy by design.
Spiega Buttarelli che con privacy by design si intende che non bastano più software privacy-oriented ma che occorre progettare dispositivi e programma che “permettano di adempiere automaticamente ai requisiti della privacy, per esempio con la cancellazione automatica dei dati attraverso una sovrascrittura, o mediante l’istituzione di alert che permettano di capire quando l’uso ulteriore dei dati è incompatibile con le finalità originali, o ancora per mezzo di qualcosa che impedisca o renda più difficile una profilazione dell’interessato sulla base di una raccolta occulta dei dati da parte dei motori di ricerca”[20].
Altro tema caldo è quello dell’accountability aziendale intesa come responsabilizzazione maggiore dei titolari dei dati.
“Si tratta di fare le cose più seriamente: i titolari del trattamento non devono soltanto considerare questa materia come qualcosa da rispettare nel momento in cui c’è un incidente, un reclamo o un ricorso, ma come qualcosa da tradurre in pratica. Devono assumersi l’onere di trasformare in una procedura interna tutto ciò che è necessario fare per essere effettivamente aderenti ai principi normativi, quindi distribuire ruoli e compiti, creare una policy interna e nel caso di ricorso, reclamo, ispezione, controllo da parte dell’Autorità essere in grado di poter adeguatamente, in tempo reale, dimostrare di averlo fatto. Quindi, non più un contesto in cui il titolare del trattamento sceglie di non adempiere agli obblighi della privacy e di correre il rischio di una sanzione, pensando che forse un’ispezione non arriverà mai, ma una prospettiva in cui il titolare è consapevole che la tutela della privacy è un compito quotidiano, una cosa che se non si fa, si potrebbe anche essere chiamati a rispondere per non avere tradotto in concreto gli obblighi di legge. Quindi, qualcosa di nuovo e non nuovo al tempo stesso”[21].
[6] La legge 4 novembre 2010, n. 183 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183 ha introdotto all’articolo 19 del Codice il comma 3-bis: “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonchè le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).”
[11] Legge 166/09, articolo 20, comma b): “dopo il comma 3 dell'articolo 130 (del Codice in materia di protezione dei dati personali ndr) sono inseriti i seguenti: 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.”
[12] http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=786
[15] Come ha osservato Luigi Montuori, vicesegretario Autorità Garante Privacy, al convegno AICOM “Il valore della reputazione aziendale”, Roma 9 novembre 2010 vedi: http://www.compliancenet.it/content/aicom-resoconto-convegno-il-valore-della-reputazione-aziendale-roma-9-novembre-2010
[17]Si veda: “Linee Guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante Privacy 8 aprile 2010” in: http://www.compliancenet.it/content/privacy-linee-guida-per-i-comuni-in-materia-di-videosorveglianza-alla-luce-del-provvedimento-garante
[18] http://www.compliancenet.it/content/privacy-linee-guida-per-i-comuni-in-materia-di-videosorveglianza-alla-luce-del-provvedimento-garante
[19] Speciale privacy online: intervista al Cons.Buttarelli, Garante europeo aggiunto alla protezione dei dati in http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/privacy-e-protezione-dei-dati-personali/speciale-privacy-online-intervista-al-cons-buttarelli-garante-europeo-aggiunto-alla-protezione-dei-dati/
[20] Buttarelli, op. cit.
[21] Buttarelli, op. cit.