
Pubblicato originariamente su Wikipedia, l'enciclopedia libera; licenza http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it ; versione online[1] su www.compliance.normativa.it ; data di pubblicazione: 21 novembre 2010
In campo economico con il termine compliance normativa (o regulatory compliance[2]) si intende la conformità a determinate norme, regole o standard; nelle aziende la compliance indica il rispetto di specifiche disposizioni impartite dal legislatore, da autorità di settore, da organismi di certificazione nonché di regolamentazioni interne alle società stesse. In banca, ad esempio, la funzione di Compliance ha il compito di verificare che “le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici)”[3] al fine di evitare rischi di “incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione”[4]. Il concetto di compliance in azienda è solitamente associato anche al concetto di onestà ed etica nei comportamenti spesso in relazione a veri e propri codici etici o principi deontologici dei settori di appartenenza[5].
Parole chiave: compliance, funzione di compliance, normativa, rischio operativo, rischio di non conformità, costi di compliance, regulatory compliance,internal audit, perimetro normativo.
«Compliance starts at the top»[6]
«La compliance deve rappresentare la “coscienza” dell’impresa bancaria. Una sua corretta e incisiva applicazione assicura che tutto il personale riceva segnali forti e chiari su ciò che è considerato corretto e giusto; previene comportamenti sbagliati; aumenta la fiducia della clientela, degli investitori, del mercato.»[7]
L’esigenza di istituire in azienda una funzione specifica di Compliance nasce dalle riflessioni condotte a livello internazionale, anche a fronte di scandali e fallimenti specie in campo finanziario, che hanno evidenziato l’esigenza di rafforzare presidi organizzativi volti ad assicurare la piena osservanza delle normative riguardanti l’attività svolta e, in particolare, le relazioni con la clientela specie per quel che riguarda la trasparenza dei rapporti contrattuali.
Nelle banche, negli intermediari finanziari e nel comparto assicurativo, la funzione di compliance è chiamata a svolgere un ruolo complementare rispetto al sistema di gestione dei rischi previsto dalla regolamentazione prudenziale (Basilea II[8], Solvency II[9]); la compliance ha infatti un’ottica prevalentemente preventiva nel presidiare rischi di carattere legale e reputazionale.
Banche, intermediari che offrono servizi di investimento ed assicurazioni devono obbligatoriamente istituire una funzione di compliance secondo le indicazioni fornite rispettivamente da:
Tali normative di vigilanza recepiscono i principi guida sulla materia pubblicati nel 2005 dal Comitato di Basilea[13].
Molte aziende facenti parti di gruppi multinazionali, specie se quotate in borsa, istituiscono una funzione di Compliance anche per gestire in modo più efficace le disposizioni normative dei mercati esteri di riferimento.
Tra le norme più importanti negli USA vanno ricordate:
Nel Regno Unito va citato:
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Figura 1: Paul Sarbanes e G. Oxley (immagine tratta da Wikipedia, l'enciclopedia libera[19])
La Banca d’Italia definisce il rischio di non conformità alle norme come “il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)”[20].
La definizione indica chiaramente che il rischio di non conformità si articola su due dimensioni:
Il Comitato di Basilea[21]definisce il rischio operativo come “il rischio di perdite … derivanti da disfunzioni a livello di procedure, personale e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Questa definizione comprende il rischio legale, ma non quelli di posizionamento strategico e di reputazione”[22].
Le principali fattispecie di rischio operativo che il Comitato di Basilea ha individuato come potenziale causa di perdite sostanziali sono:[23]
Esiste dunque un’area comune tra rischio di compliance e rischio operativo.

Figura 2: Rischio di compliance e rischio operativo (immagine tratta da Wikipedia, l'enciclopedia libera[24])
Nelle banche vi è una sovrapposizione tra il rischio di non conformità ed il rischio operativo: nel sistema di controlli previsti da Banca d’Italia[25]il Risk Manager ed il Compliance Officer sono entrambe funzioni di controllo di 2° livello.
“La disciplina sulla compliance” infatti “ha reso obbligatoria per tutte le banche l’istituzione di una nuova funzione di controllo di secondo livello, che opera seguendo principi e tecniche proprie della gestione dei rischi e contribuisce ad assicurare la conformità dell’operato dell’intermediario a tutte le normative rilevanti”[26].
Le regole fondamentali della funzione di Compliance
L’approccio regolamentare alla compliance delle authority di controllo è caratterizzato da una limitata prescrittività e si fonda, viceversa, sull’indicazione di principi generali, integrati, ove necessario, da linee guida applicative e indicazioni sulle prassi accettabili (principle based regulation). Il principio di proporzionalità rappresenta, inoltre, il canone interpretativo e applicativo cui le aziende devono necessariamente fare riferimento per trasporre le indicazioni di vigilanza nella specifica realtà aziendale in modo commisurato alla propria complessità dimensionale e/o operativa.
In azienda la funzione di Compliance deve essere indipendente; ciò significa che deve essere:
Il Comitato di Basilea ha chiaramente indicato che la compliance è una responsabilità del vertice aziendale [27] in quanto il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e il direttore generale – ciascuno secondo le proprie specifiche competenze - devono assicurare una efficace gestione del rischio di conformità. A tal fine:
Ogni azienda deve definire il perimetro di riferimento della propria “funzione di Compliance”, individuando le norme, di etero e autoregolamentazione, rispetto alle quali essa ha la responsabilità di assicurare la conformità in via attuale e prospettica; in tale ambito, vanno considerati settori e aree di operatività, strategie perseguite, modelli di business adottati, prodotti e servizi offerti, tipologia di clientela, priorità di rischio eventualmente rilevate.
L’Osservatorio CETIF nello studio “Riflessi Organizzativi della Compliance nelle Banche”[28], ha osservato che nella definizione del perimetro normativo della funzione di Compliance le banche, in via generale, hanno riconosciuto che le norme maggiormente sensibili ad un “rischio di non conformità” sono quelle che riguardano l’esercizio dell’attività di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti del cliente e la disciplina posta a tutela del consumatore; esse tipicamente includono aree quali l’antiriciclaggio e il finanziamento di attività illecite, eventualmente anche dal punto di vista fiscale, tanto proprie quanto dei suoi clienti.
CETIF osserva che cercando un elemento comune a prospettive così diverse “una certa convergenza può essere individuata (…) nella natura prevalentemente organizzativa di queste norme, deputate non a gestire un singolo affare, unico e tendenzialmente non ripetibile negli stessi termini, bensì piuttosto ad informare un intero settore operativo, quando non l’intera attività della banca”[29].
Si tratta, secondo CETIF, di discipline di tipo strutturale, caratterizzate – implicitamente o esplicitamente – da una applicazione circolare, comprensiva di diverse fasi sintetizzabili nell’individuazione ed applicazione della normativa, nel monitoraggio della fase applicativa della normativa in questione, nella gestione dei flussi informativi provenienti dal monitoraggio e nella risoluzione delle anomalie in senso locale o sistematico, eventualmente modificando delle istruzioni relative alla fase applicativa, con conseguente ripetizione del ciclo.
“Scopo delle diverse discipline è quello di ridurre il rischio di non conformità attraverso procedure preventivamente valutate in grado di ridurre l’incidenza di comportamenti individuali illegittimi di manager e dipendenti, come pure il pericolo proveniente da pratiche illecite degli stessi clienti”[30].
Tra le normative che generalmente vengono fatte rientrare in tutte le aziende nell’ambito della compliance vi sono:
Per le società quotate vanno aggiunte norme ulteriori quali ad esempio:
Se le società sono quotate in mercati esteri vanno (ovviamente) rispettate le norme locali; ad esempio le aziende italiane quotate alla borsa di New York (NYSE) devono rispettare (tra l’altro):
In ambito bancario “in via generale, le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità sono quelle che riguardano l’esercizio dell’attività di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti del cliente e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore”[39]. Di conseguenza oltre le normative “generali” di cui sopra la funzione di Compliance in banca si occupa anche di:
Nel 2007 l’Associazione Italiana Compliance (AICOM)[45] ha emanato un insieme di linee guida per la funzione di Compliance in banca; le linee guida, sinteticamente esposte nello studio CETIF “Riflessi Organizzativi della Compliance nelle Banche”[46], si articolano in 8 principi:
le responsabilità del consiglio di amministrazione e del senior management;
In particolare riguardo il 3° principio (i principi etici e la formazione) AICOM sottolinea che l’azienda deve favorire lo sviluppo della cultura del controllo e promuovere e divulgare “programmi etici e di compliance” per prevenire comportamenti illeciti e/o non conformi a regolamenti e normative.
“Le aziende devono promuovere la cultura della conformità e del controllo nell’ambito dei processi, anche tramite l’attivazione di specifici percorsi formativi oltre che divulgare programmi etici e di prevenzione dei rischi di Compliance. La formazione sulle specifiche materie di Compliance e sulle novità normative intervenute rientra nei compiti della funzione di Compliance, così come la sensibilizzazione continua delle risorse umane aziendali sui temi dell’integrità e dell’etica professionale.
L’attività di formazione e di sensibilizzazione deve essere finalizzata ad approfondire la conoscenza delle normative rientranti nel perimetro di intervento della funzione, a rendere consapevoli dei rischi di non conformità e delle conseguenze rivenienti dall’attuazione di comportamenti non conformi oltre che a promuovere e consolidare una cultura basata su principi etici che inducano sempre più a comportamenti corretti e conformi a regole esterne ed interne.
Per la realizzazione di tale attività di sensibilizzazione, informazione e formazione, la funzione deve poter contare sul supporto delle altre funzioni aziendali tra cui, in particolare l’organizzazione e il personale. La formazione deve essere obbligatoria e certificata dall’azienda[47]”.
In relazione al 5° principio (adeguamento infrastrutturale e l’organico) AICOM scrive: “A garanzia di un’efficace operatività, la funzione Compliance deve poter disporre delle risorse umane e infrastrutturali necessarie all’espletamento dei suoi compiti. In particolare, con riferimento all’organico, sono richieste adeguate competenze in termini di conoscenza della normativa, aggiornamento continuo, cultura di Compliance e rispetto dei principi etici. Altro fattore essenziale è la possibilità/capacità di accesso alle informazioni e ai dati aziendali, nonché la garanzia di un reporting proveniente dalle altre funzioni di controllo interne. Devono inoltre essere garantite adeguate strutture fisiche e tecnologiche di supporto agli scambi informativi. Il grado di adeguatezza della struttura di Compliance viene periodicamente valutato e comunicato al Consiglio di Amministrazione, divenendo uno degli elementi fondamentali di valutazione delle capacità della funzione di espletare i propri compiti e perseguire i propri obiettivi”[48].
Infine sul 7° principio (la metodologia) l’associazione scrive: “Le tecniche di identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi di Compliance devono essere allineate e coerenti con quelle utilizzate nei processi di risk management e di controllo. Per lo sviluppo delle proprie metodologie la funzione di Compliance deve poter contare sulla collaborazione con le altre funzioni aziendali; in tal modo essa contribuisce al contenimento dei rischi di Compliance e, conseguentemente, alla definizione di processi conformi alle normative esterne. A tale scopo offre il proprio supporto consultivo e regolamentare alle strategie e al business aziendali, tutto ciò evitando conflitti all’interno dell’organizzazione”[49].
La funzione di conformità si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni ed in particolare nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi.
Nelle banche la Compliance è una funzione di controllo di “secondo livello”[50] ed ha l’obiettivo di “concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione/valutazione del rischio di conformità, di individuare idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati e di richiederne l’adozione. Il ruolo descritto differenzia sostanzialmente la funzione di conformità da quella di revisione interna (cfr. Titolo IV – Capitolo 11 – Sezione II – Par. 1 delle Istruzioni di Vigilanza)”.
L’adeguatezza ed efficacia della funzione di conformità devono essere sottoposte a verifica periodica da parte dell’Internal Audit o revisione interna (che nelle banche è una funzione di controllo di terzo livello); di conseguenza, per assicurare l’imparzialità delle verifiche, la funzione di conformità non può essere affidata alla funzione di revisione interna.

Figura 3: I 3 livelli del sistema dei controlli in banca (immagine tratta da Wikipedia, l'enciclopedia libera [51])
L’Associzione Italiana Internal Auditors (AIIA[52]) ha realizzato nell’aprile 2008 insieme all’Associazione Italiana Compliance (AICOM)[53] uno studio dal titolo “Le Funzioni di Internal Audit e di Compliance: ruoli, responsabilità e ambiti di rispettiva competenza”[54]nel quale si analizzano i rapporti tra le due funzioni e si cerca “un sostanziale territorio d’integrazione” per potersi completare a vicenda, evitando rischi di sovrapposizione e di duplicazione delle attività.
“La distinzione dei ruoli tra le due funzioni, infatti, deve essere ricercata nella loro diversa finalità, con la funzione di Compliance focalizzata sul rispetto della normativa e l’Internal Audit sul monitoraggio del complessivo Sistema dei Controlli Interni. Una particolare attenzione dovrà essere posta nella cooperazione tra le due strutture, in particolare in materia di servizi di investimento, laddove la funzione di Compliance è chiamata a svolgere, secondo le disposizioni del Regolamento Banca d’Italia-Consob, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del T.U.F., verifiche sul rispetto delle procedure interne. Non sembra invece condivisibile una distinzione basata su modalità di intervento prevalentemente ex ante o ex post che non si ritiene possa costituire una valida discriminante tra le due attività”[55].
[3] Banca d’Italia, Disposizioni di Vigilanza - La funzione di conformità (compliance), 12 luglio 2007, pag. 4, in http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/provv_9_7_07.pdf
[4] Banca d’Italia, Relazione al Parlamento e al Governo, giugno 2007, pag. 66, in http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relapago/2007/Rel_Parlamento_Governo_2007.pdf
[5] “Il rispetto delle norme e la correttezza negli affari costituiscono elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria, che per sua natura è fondata sulla fiducia”: Banca d’Italia, “Disposizioni di Vigilanza - La funzione di conformità (compliance)”, pag. 1, op. cit.
[6]Bank for International Settlements (BIS), Compliance and the compliance function in banks, 29 aprile 2005, pag. 1 in http://www.bis.org/publ/bcbs103.pdf
[7] Anna Maria Tarantola, Direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria di, Banca d’Italia, La funzione di compliance nei sistemi di governo e controllo delle imprese bancarie e finanziarie, pag 15, in http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2007/4_10_07/Tarantola_4_10_07.pdf
[10] Banca d’Italia, Disposizioni di Vigilanza - La funzione di conformità (compliance), 12 luglio 2007, op. cit.
[11] Provvedimento Banca d'Italia/Consob, “Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio”, 29 ottobre 2007, qui in html http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/bi_consob_29_ott_2007.htm e qui in pdf http://www.consob.it/documenti/Regolamentazione/normativa//bi_consob_29_ott_2007.
[12] ISVAP, Regolamento N. 20 del 26 marzo 2008, “Regolamento recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private”, qui in italiano pdf -zip http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F32521/Regolamento_020.zip e qui in inglese pdf http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F14757/ISVAP%20Regulation%2020_EN.pdf
[13]Bank for International Settlements (BIS), “Compliance and the compliance function in banks”, op. cit.
[20] Banca d’Italia, Disposizioni di Vigilanza - La funzione di conformità (compliance), op. cit.
[22] Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo, febbraio 2003, pag 1, in http://www.bis.org/publ/bcbs96ita.pdf
[23] (ivi pag. 2)
[24] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Rischio-compliance-rischio-operativo.jpg/220px-Rischio-compliance-rischio-operativo.jpg
[25] Banca d’Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche riepilogo aggiornamenti in http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/istrvig/istr_vig_99_12a.pdf
[26] Anna Maria Tarantola, Direttore Centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria di Banca d’Italia, Il sistema dei controlli interni nella governance bancaria, pag. 12, in http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2008/tarantola_090608_dexia_gov.pdf
[27]Bank of International Settlements (BIS), Compliance and the compliance function in banks, pag. 16, op. cit.
[28] CETIF, Riflessi Organizzativi della Compliance nelle Banche, gennaio 2007, in http://www.cetif.it/CM/Docs.aspx?Nome=DocID1121_ModCC_ID58.pdf
[29] CETIF, Riflessi Organizzativi della Compliance nelle Banche, op. cit., pag. 14
[30]Ibidem
[39]Banca d’Italia, Disposizioni di Vigilanza - La funzione di conformità (compliance), op. cit., pag. 2
[40] http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/trasparenza_operazioni
[42] Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-09-19;164
[43] Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-01-27;11
[46] CETIF, Riflessi Organizzativi della Compliance nelle Banche, op. cit, pag. 14
[47] CETIF, Riflessi Organizzativi della Compliance nelle Banche, gennaio 2007, op. cit.,pag. 15
[48] ibidem
[49] ibidem
[50] Banca d’Italia, Disposizioni di Vigilanza - La funzione di conformità (compliance), op. cit., pag. 8
[51] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/I_tre_livelli_di_controllo_del_sistema_di_controllo_in_banca.jpg/220px-I_tre_livelli_di_controllo_del_sistema_di_controllo_in_banca.jpg
[54] Le Funzioni di Internal Audit e di Compliance: ruoli, responsabilità e ambiti di rispettiva competenza, aprile 2008 in http://www.aiiaweb.it/system/files/private/Position_Paper_Aiia-Aicom.pdf (documento disponibile solo agli associati AIIA)
[55] Le Funzioni di Internal Audit e di Compliance: ruoli, responsabilità e ambiti di rispettiva competenza, op. cit., pag. 5
[64] http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/trasparenza_operazioni
[66] Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-09-19;164
[67] Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-01-27;11
[79] http://dspace.uniroma2.it/dspace/bitstream/2108/610/1/Tesi+dottorato+Gallo+Manuela+XIX+ciclo.pdf
[83] http://www.compliancenet.it/content/sei-lezioni-sulla-privacy-parte-sesta-marketing-e-comunicazioni-commerciali
[84] http://www.compliancenet.it/content/isaca-obiettivi-di-controllo-it-la-sarbanesoxley-liberamente-scaricabile-italiano
[89] http://www.compliancenet.it/content/banca-d-italia-la-compliance-per-gli-intermediari-finanziari-106-e-107
[90] http://www.compliancenet.it/content/la-banca-d-italia-e-la-tutela-del-consumatore-nei-servizi-bancari-e-finanziari-19-marzo-2010
[91] http://www.compliancenet.it/content/banca-d-italia-il-nuovo-approccio-regolamentare-al-rischio-di-riciclaggio
[92] http://www.compliancenet.it/content/banca-d-italia-considerazioni-finali-2009-aspetti-di-vigilanza-e-controllo
[93] http://www.compliancenet.it/content/mario-draghi-reputazione-banca-e-prevenzione-e-contrasto-del-riciclaggio
[94] http://www.compliancenet.it/content/mario-draghi-trasparenza-correttezza-reputazione-sono-presidi-di-stabilita-le-banche